Ordine degli Avvocati di Ferrara
Domanda di ammissione al patrocinio gratuito
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. E' questo il nuovo limite di reddito previsto dal D.M. Giustizia 10 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06.06.2023) che ha aggiornato l'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 115/02 adeguando l'importo alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.
Dal 01 dicembre 2021, le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno essere presentate esclusivamente via web attraverso la piattaforma Riconosco, secondo le istruzioni di seguito riportate.
Gli avvocati iscritti nelle liste degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato appartenenti ad altri Fori d'Italia, dovranno necessariamente censire i propri dati anagrafici (solo la prima volta) inviando una richiesta all'indirizzo di pec ord.ferrara@cert.legalmail.it
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Commissione interna per il patrocinio a spese dello Stato
Contatti ufficio competente
info@ordineavvocatiferrara.it
Competenza dell'adozione dell'atto finale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara
Termine del procedimento
Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'istanza presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine respinga o dichiari inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Gli avvocati iscritti nelle liste degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato appartenenti ad altri Fori d'Italia, dovranno necessariamente censire i propri dati anagrafici (solo la prima volta) inviando una richiesta all'indirizzo di pec ord.ferrara@cert.legalmail.it
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Commissione interna per il patrocinio a spese dello Stato
Contatti ufficio competente
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Competenza dell'adozione dell'atto finale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara
Termine del procedimento
Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'istanza presentata, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato
Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine respinga o dichiari inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Istanze web aggiornate: guida piattaforma Riconosco
Adeguamento limiti di reddito in G.U. n. 130 del 06.06.2023
Adeguamento limiti di reddito in G.U. n. 94 del 21.04.2023
Ambasciata Nigeriana
Autocertificazione redditi zero o altri redditi
Autocertificazione redditi zero